ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS IN FORMA D’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART 1: Costituzione
Su iniziativa di genitori, medici, infermieri si è costituita l’Associazione “Aiutami a Crescere”, per lo sviluppo delle cure neonatali, intitolata alla memoria del Dottor Fabio Strano. Trattasi di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominabile anche “Aiutami a Crescere – ONLUS”, in forma d’associazione non riconosciuta.
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ART 4: Oggetto e scopo
L’associazione riveste carattere di utilità sociale non a fine di lucro, si ispira alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U. 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell’assistenza perinatale. Persegue i seguenti scopi nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria, con esclusive finalità di solidarietà sociale:
– discute i problemi e diffonde informazioni sulla prevenzione della nascita pre-termine, del ritardo intrauterino di accrescimento delle malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatali,
– promuove ogni tipo di iniziativa per stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo neuropsichico dei neonati a rischio,
– collabora con la Struttura di Patologia Neonatale e Neonatologia dell’I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, l’aggiornamento culturale/scientifico, le ricerche epidemiologiche, la valutazione a distanza dell’assistenza, l’assistenza e la cura dei neonati ricoverati, la dotazione di apparecchiature e il miglioramento dell’organizzazione ospedaliera,
– sostiene dal punto di vista morale, psicologico e materiale, per quanto possibile, i genitori e i familiari dei neonati ricoverati,
– promuove l’informazione e la sensibilizzazione, a livello della cittadinanza, delle autorità e delle varie istituzioni, sui problemi dei neonati a rischio e sulla cultura della nascita in genere, dalla gravidanza al puerperio,
– sostiene l’attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dal concepimento assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell’associazione a livello nazionale ed internazionale,
– svolge in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell’associazione con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente collegate.
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ART 6: Adesione
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Organizzazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento (ove presente) e per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci hanno l’impegno di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita, secondo quanto necessario, ai fini del perseguimento degli scopi dell’Organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
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TITOLO III – ORGANI
ART 10: Organi dell’Organizzazione di Volontariato
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
e) il Segretario del Consiglio Direttivo;
f) il Responsabile Scientifico
g) il Tesoriere
ART 11: Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione di Volontariato ed è l’organo sovrano dell’Organizzazione stessa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea.
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ART 16: Il Consiglio Direttivo
L’Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 10 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente , un Segretario e un Responsabile scientifico. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
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ART 22: Patrimonio
Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Organizzazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate della Organizzazione sono costituite:
a) dalle quote associative se deliberate;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
· fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
· contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
· dal ricavato dell’Organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.
Tutti i beni appartenenti all’Organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
ART 23: Contributi
I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
ART 24: Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
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